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Min. Lavoro – Interpello n. 8/2019: Medico competente – comunicazioni al Servizio Sanitario


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Con l’ interpello n. 8/2019, la Commission in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce il proprio parere in merito agli obblighi di comunicazione che il medico competente ha nei confronti del Servizio sanitario Nazionale, nel particolare caso in cui nel corso dell’anno sia avvenuto un avvicendamento tra professionisti prima della data di scadenza dell’invio, prevista per il 31 marzo. Nello specifico sono due i quesiti posti con l’interpello n. 8/2019:

1) A quale medico competente spetta l’invio della comunicazione?
2) L’invio della comunicazione obbligatoria deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta attività di sorveglianza sanitaria?

IL PARERE DEL MINISTERO:

Il parere espresso con l’interpello n. 8/2019 attiene all’ interpretazione degli art. 40 e 41 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008, rubricati rispettivamente “ Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale “ e “ Sorveglianza sanitaria “.

Riguardo al primo quesito, la Commissione rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.

Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello utilizzato per la comunicazione prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 8/2019