Con l’interpello n. 3/2018, la Commissione salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti discendenti dal D.Lgs. 81/2008 per gli agenti di pubblica sicurezza.
La Commissione chiarisce innanzitutto che i luoghi di intervento non possono considerarsi “luogo di lavoro”. Con tale ultima accezione si intendono unicamente quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Infine è stato considerato opportuno confermare il principio generale secondo il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.
Fonte: Ministero del Lavoro