Stampa

Min. Lavoro – Interpello n. 1/2017: Manutenzione delle attrezzature di lavoro


icona

Con l'interpello n. 1 del 13.12.2017, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce il proprio parere riguardo l’ambito di applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato “obblighi dei fabbricanti e dei fornitori” di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 23, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “[…] sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”. Coerentemente a tale divieto il successivo articolo 72 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”.

IL QUESITO:

L’istante chiede se, alla luce della recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01.10.2013, n. 40590, l’atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell’attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo di cui all’art. 23 del d.lgs. 81/2008, limitatamente alle vendite in cui l’acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi.

IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO:

La Commissione, sulla falsariga di quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 23 e 72.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali