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Confindustria: prime indicazioni alle aziende per il superamento della misure di contrasto alla pandemia


In vista della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo, Confindustria ha fornito una prima analisi, corredata da indicazioni operative per le imprese, riguardo il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 negli ambienti di lavoro contenute nel DL 24 marzo 2022, n. 24

Protocolli di sicurezza anti-contagio - Nella Nota viene confermato anche in questa fase, che i protocolli condivisi di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, costituiscono il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, anche se non è chiaro – sottolinea Confindustria - se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no. 

Comunque anche in considerazione dei dati epidemiologici l’indicazione è di “continuare ad applicare i Protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori”. E ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020 che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia. 

Smart working e fragili - La Nota di indica poi che nel nuovo impianto normativo, sono prorogate fino al 30 giugno 2022: 

  • le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
  • le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (art. 26, 2-bis del 18/2020).

Dispositivi di protezione individuale - E fino al 30 aprile 2022, “sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex art. 74, co. 1 D.Lgs n. 81/2008”. Infine, “rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza”. 

Green pass rafforzato e base - I lavoratori over 50 ritornano al sistema del c.d. green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto, fermo l’obbligo vaccinale per gli over 50 (art. 4-quater del DL n. 44/2021), fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo)”. Inoltre:

Fonte : Confindustria