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DL 24 marzo 2022 n. 24 : Misure per il superamento dello stato di emergenza e delle misure di contrasto al covid-19


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Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”

Confindustria ha fornito prime indicazioni alle aziende per il superamento della misure di contrasto alla pandemia alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DL 24 marzo 2022 n. 24

Allo scopo di adeguare le misure di contrasto all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19, il decreto preserva fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario [art. 1 ]. 

Unità per il completamento vaccinale [ Art. 2 ] - Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022 . 

Ingressi nazionali e protocolli [ Art. 3 ] - A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: 

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; 

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. 

Isolamento e autosorveglianza [ Art. 4 ] – Per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 

Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell'autosorveglianza , consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

DPI per le vie respiratorie [art. 5 ] - Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo ;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. 

Inoltre fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Stesso obbligo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo. 

Green pass base e rafforzato [art. 6] - Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati;
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Il decreto prevede inoltre una graduale riduzione della necessità dell’utilizzo del green pass rafforzato. 

Lavoratori fragili - Il Decreto Legge, a differenza di quanto annunciato e previsto nella bozza entrata in Consiglio dei Ministri il 17 marzo, non prevede alcuna proroga per lo smart working dei lavoratori fragili, circostanza questa che, al momento, elimina le tutela a partire dal 1 aprile.

Fonte : Gazzetta Ufficiale