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MISE – Circ. n. 10088 del 16.01.2020 : Aree di crisi industriale – agevolazioni per la riqualificazione


area di crisi industriale
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la corposa circ. n. 10088 del 16.01.2020, con la quale vengono illustrati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi di riqualificazione delle aree di crisi industriali mediante investimenti produttivi o di tutela ambientale ( legge 181/89 ).

Facendo seguito al decreto del 30.08.2019, la circ. n. 10088 del 16.01.2020 del MISE definisce modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornisce specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni delle imprese che si trovano in aree di crisi industriale. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

Torna operativo, dunque, uno strumento fondamentale per supportare e avviare nuove fasi industriali nelle aree di crisi industriale che necessitano di progetti di riconversione e riqualificazione sostenibili, in grado di creare nuove opportunità di lavoro. A seguito della circ. n. 10088 del 16.01.2020, infatti, il MISE procederà alla pubblicazione di nuovi bandi e alla riapertura delle procedure a sportello chiuse lo scorso 14 novembre.

Le novità introdotte con la riforma della legge 181/89 puntano, infatti, ad ampliare la platea di imprese potenzialmente beneficiarie, in particolare di piccola e media dimensione, anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento e l'introduzione di procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni. Sono previste inoltre nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori.

Vediamo in sintesi le indicazioni fornite dal MISE :

1) IMPRESE AMMESSE:

Società di capitali, Società cooperative e consortili e reti di imprese purché classificate come piccole e medie imprese (gli ulteriori requisiti nella circ. n. 10088 del 16.01.2020 ) ;

2) PROGRAMMI AMMISSIBILI:

Programmi di investimenti produttivo: Per le imprese di grandi dimensioni devono essere diretti a : alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi relativi alle attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e, infine, all'acquisizione di attivi di uno stabilimento.
Programmi di investimento per la tutela ambientale diretti a innalzare il livello di tutela risultante dalle attività dell'impresa; consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale; ottenere una maggiore efficienza energetica; favorire la cogenerazione ad alto rendimento; promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; risanare i siti contaminati; riciclare e riutilizzare i rifiuti.
Programmi formativi e innovativi dell’organizzazione aziendale: In aggiunta ai predetti programmi sono agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione, e per un ammontare non superiore al 10% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale; 

3. MISURA DELL’INCENTIVO:

Come stabilito dal decreto del 30.08.2019, il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è compreso tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.Il contributo in conto impianti e gli eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER ( regolamento (UE) n. 651/2014 ).

Il totale del finanziamento agevolato, composto dal contributo in conto impianti, e dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza e a quelle degli eventuali progetti di innovazione dell'organizzazione e per la formazione del personale.

Fonte: MISE – Circ. n. 10088 del 16.01.2020