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INPS – Circ. n. 103 del 17.09.2020 : Fondo Garanzia per imprese confiscate o sequestrate


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Con circ. n. 103 del 17.09.2020 , l’ INPS illustra le modalità di intervento del Fondo di Garanzia per il riconoscimento ai dipendenti del TFR e dei crediti di lavoro maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto, nel caso di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

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Il Fondo di Garanzia interviene quando sono verificati tre requisiti essenziali : cessazione del rapporto di lavoro; insolvenza del datore di lavoro e accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.

In relazione al secondo requisito, le procedure da seguire sono diversificate a secondo che vengano aperte procedure concorsuali, come previsto dall’art. 2 della L. n. 297/1982 e dall’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro.

I lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali.

Con riferimento a quest’ultima fattispecie, la circ. n. 103 del 17.09.2020 precisa che , quando tutti i beni del datore di lavoro sono stati sottoposti a sequestro/confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario e la formazione dello stato passivo.

In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs n. 159/2011. Il credito, nei trenta giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione.

Non sarà, invece, necessario presentare il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento, ai fini della prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali nell’ipotesi in cui in cui l’amministratore giudiziario dichiari lo stato di insolvenza dell’azienda sequestrata quando non sussistono i requisiti di cui agli art. 1 e 15 della Legge Fallimentare.

Nel caso residuale in cui il fallimento, già aperto nei confronti dell’azienda, venga chiuso secondo l’art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011 ( Legge Fallimentare ) i lavoratori potranno comunque avere accesso alla tutela del Fondo seguendo il normale iter previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale.  

Fonte: INPS – Circ. n. 103 del 17.09.2020