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Crisi d’impresa: convertito il decreto legge ( L. 21 ottobre 2021, n. 147 )


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Con 207 voti favorevoli, 36 contrari e un’astensione, è stata adottata la legge 21 ottobre 2021, n. 147 di conversione del decreto legge sulla crisi d’impresa. 

Trova, fra l’altro, conferma il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021), ad eccezione della parte del Codice concernente la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi per la quale l’entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023: in allegato è riportato il testo del decreto legge coordinato con le modifiche/integrazioni apportate dalla legge di conversione. 

Questo comporta che sono differite alla predetta data del 16 maggio 2022 anche le disposizioni relative ai rapporti di lavoro e al trasferimento di azienda (artt. 189/191) che il Codice colloca all’interno della disciplina della nuova “liquidazione giudiziale”, come alla stessa data è differito l’art. 368 del Codice che, sotto il titolo “Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro”, modifica ed integra l’art. 47 della l. n. 428/1990 in tema di trasferimento delle aziende in crisi. 

Rispetto alla disciplina del nuovo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi introdotto nelle more dal decreto legge, la legge di conversione introduce diverse modifiche. 

Le parti di tale disciplina più direttamente riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni sindacali non sono state modificate in sede di conversione in legge: dalle misure protettive del patrimonio aziendale, che l’imprenditore può chiedere nell’ambito della procedura negoziata, rimangono esclusi i diritti di credito dei lavoratori” (art. 6, comma 3, del decreto legge convertito). 

Inoltre, ove nell’ambito della procedura vengano previste “rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro”, sono da informare e consultare le organizzazioni sindacali (art. 4, comma 8, del decreto legge convertito). 

Più in particolare, la nuova normativa, facendo riferimento a casi in cui lo squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa da cui potrebbe derivare la crisi o l’insolvenza sia ancora ragionevolmente reversibile, prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo possa chiedere la nomina di un esperto indipendente. 

Il compito del professionista sarà quello di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda, cercando di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. 

Nell’ambito dell’articolata disciplina dedicata alla composizione negozia, l’art. 4 , comma 8, prevede direttamente una forma di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali. 

Tale forma di coinvolgimento delle organizzazioni è prevista in via suppletiva, nel senso che deve essere attivata ove manchino procedure di informazione e consultazione previste dalla legge o dai contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

In mancanza di tali procedure, la procedura prevista dal recente decreto legge è da attivare, ad iniziativa dei datori di lavoro che occupano complessivamente più di quindici dipendenti, “se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Legge 21 ottobre 2021 n. 147