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CNDCEC – Gli indici della crisi d’impresa


imprenditori con i debiti

Durante le giornate del Convegno Nazionale di Firenze, tenutosi il 25 e il 26 ottobre scorso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili ha presentato gli indici di allerta della crisi d’impresa, in attesa dell’approvazione da parte del MEF.

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L’art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14 febbraio 2019, ha previsto l’introduzione degli indici di allerta funzionali alla rilevazione di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario sintomatici della crisi d’impresa.

Il Consiglio Nazionale è stato così investito del compito di elaborare appositi indici, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa che, se valutati congiuntamente, possono far presumere la sussistenza di uno stato di crisi d’impresa.

Gli stessi sono illustrati nel documento pubblicato dal CNDCEC ancora in bozza, in attesa dell’approvazione da parte del MEF. Per ciascuno di essi sono stati individuati dei valori soglia in funzione dei codici Ateco raggruppati in 9 categorie corrispondenti alla classificazione delle attività economiche ISTAT. I valori degli indici, di seguito riportati, andranno poi rivisti con cadenza triennale:

  • Sostenibilità degli oneri finanziari, costituito dal rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  • Adeguatezza patrimoniale, calcolato come rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali;
  • Ritorno liquido dell’attivo, dato dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo;
  • Liquidità, calcolato come rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine;
  • Indebitamento previdenziale o tributario, dato dal rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell’attivo.

Il documento prevede una valutazione ad hoc per aziende che versano in particolari condizioni come le start-up innovative, le società in liquidazione e le imprese neocostituite.

In ogni caso, per l’azienda che volesse contestare gli indici ad essa applicati perché non ritenuti adeguati, è prevista al comma 3 dell’art. 13 del Codice della crisi e dell’insolvenza, la possibilità di specificare la propria contestazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio, indicando i valori ritenuti maggiormente idonei per presumere lo stato di crisi d'azienda. Sarà poi compito di un professionista indipendente attestare l’adeguatezza di tali valori in relazione alla specificità aziendale.

Fonte: CNDCEC