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Min. Lavoro - Circ. n. 19 del 21.12.2020 : Sospensione degli obblighi di assunzione e ammortizzatori sociali COVID-19


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Con la circ. n. 19 del 21.12.2020 , il Ministero del lavoro, a fronte del diffuso ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, affronta il problema della applicabilità della regola della sospensione degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità che l’art. 3, comma 5, della l. n. 68/1999 sospende nei confronti delle imprese che si avvalgono della cassa integrazione (istituto su cui interviene anche l’art. 4 del regolamento di attuazione/DPR n. 333/2000).

Avendo presente che l’art. 3, comma 5, ancora fa riferimento agli artt. 1 e 3 della l.n 223/1991 relativi all’intervento straordinario di integrazione salariale, la circolare ricorda che nel tempo la regola della sospensione è stata estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge: ricorso al fondo di solidarietà del credito e del credito cooperativo; assunzione di soggetti percettori di sostegno al reddito; ricorso alla integrazione salariale in deroga; ricorso al contratto di solidarietà; attivazione della cosiddetta iso-pensione di cui all’art. 4 della l. n. 92/2012.

Sulla base di questi precedenti, la circolare perviene alla conclusione che anche nel caso degli ammortizzatori aventi causale “emergenza COVID -19” trova applicazione la sospensione degli obblighi di assunzione, trattandosi di soluzione che corrispondente alla ratio della normativa sulla sospensione.

Infine, la circolare ribadisce che l’obbligo di assunzione è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per l’emergenza COVID, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata.

Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 16 del 21.12.2020