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INL – Nota n. 43 del 6.03.2018: Collocamento obbligatorio – computo degli stagionali


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Con nota n. 43 del 6 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce istruzioni in merito al computo dei lavoratori stagionali nell’organico aziendale per la definizione degli obblighi assunzionali del collocamento obbligatorio di personale disabile ( L. 68/99 ).

Più specificatamente, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (vedi DPR 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000).

Al fine di uniformare l’orientamento degli Organi di vigilanza, l’Ispettorato ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue. Tale orientamento trova giustificazione sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra rapporto di lavoro a temine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.

A tal proposito va ricordato l’art. 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno la discriminante fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l’art. 8 della L. n. 457/72, che in materia di cassaintegrazione considera lavoratori a tempo indeterminato “ quelli che svolgono annualmente oltre 180 giorni lavorativi presso la stessa azienda“.

Fonte: INL