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INL – Nota n. 29/2022 : Lavoro Occasionale – Comunicazione obbligatoria – Istruzioni


Con nota n. 29/2022, Ispettorato del Lavoro e Ministero delle Politiche Sociali forniscono prime indicazioni in riferimento alla comunicazione obbligatoria per l’avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215

Il nuovo obbligo è stato introdotto al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrasto a forme elusive nel utilizzo della tipologia contrattuale. In caso di omessa o ritardata comunicazione all’ Ispettorato territorialmente competente, l’art. 13 prevede una sanzione amministrativa, non diffidabile, da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

Tempistiche di invio - Per un corretto adempimento sarà necessario prestare attenzione prima di tutto alle tempistiche di invio. La nota stabilisce infatti che: 

• per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’ 11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 ;

• Per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultate dalla lettera di incarico. 

Modalità di comunicazione – In attesa degli aggiornamenti e delle dovute integrazioni degli applicativi la comunicazione andrà effettuata all’ Ispettorato competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, attraverso l’invio di una email ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato, indicato all’interno della nota. Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata è raccomandabile la conservazione di una copia. 

Contenuto della comunicazione - Dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: 1. dati del committente e del prestatore; 2. luogo della prestazione; 3. sintetica descrizione dell’attività; 4. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio; 5. Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. 

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazioni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione

Sanzioni – In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. 

Fonte: INL - Nota n. 29/2022