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Diritto al lavoro dei disabili : aumentano le sanzioni per il mancato collocamento obbligatorio


Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato due provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili, ex lege 68/99 ( collocamento obbligatorio ). 

I Decreti riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge 68/99 con cui vengono disciplinati il contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull'aggiornamento delle sanzioni. 

CONTRIBUTO ESONERATIVO : 

Con il primo provvedimento, è stato adeguato da 30,64 a 39,21 euro l'importo del contributo esonerativo ( art. 5, legge 68/99 ) dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022. 

SANZIONI : 

Il secondo Decreto ministeriale colma una lacuna di quasi undici anni ( dicembre 2010 ) dall'ultimo adeguamento delle sanzioni in materia di collocamento obbligatorio. Le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio telematico del prospetto informativo, dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ( art.9, c. 6 della L. 68/1999 ), sono state adeguate da 635,11 euro a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e da 30,76 a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

IL PROSPETTO INFORMATIVO : 

Per adempiere agli obblighi è necessario inviare annualmente il prospetto Informativo, ossia una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. 

La trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in modalità esclusivamente telematiche - secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010 - con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva. 

Fonte: Min. Lavoro