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Corte Costituzionale: non spetta allo Stato la disciplina dei concorsi per l’accesso all’impiego pubblico regionale


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Con la sentenza n. 200 del 16.09.2020, la Corte Costituzionale afferma che le norme che regolano la pubblicazione del diario delle prove di concorso e le modalità di convocazione dei candidati per l’accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Il caso affrontato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove questioni di legittimità costituzionale di una legge regionale della Liguria, nella parte in cui prevede che “Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova orale …”.
A fondamento della questione, il ricorrente deduce che detta norma contrasterebbe con la normativa statale - ed, in particolare, con l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 487/1994 - che contempla, quale unica alternativa alla comunicazione personale, la pubblicazione del diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale.

La sentenza

La Corte rileva, preliminarmente, che la disciplina dei concorsi per l’accesso all’impiego pubblico è sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita esclusivamente alla disciplina del rapporto già instaurato.

Secondo la Consulta, dunque, i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale - ivi inclusi quelli inerenti alla disciplina della procedura concorsuale per l’accesso ai relativi ruoli - rientrano nell’ordinamento e nell’organizzazione amministrativa delle Regioni e, quindi, appartengono alla loro competenza legislativa residuale.

Per la sentenza, poi, nel caso di specie la Regione Liguria ha esercitato correttamente detta competenza, adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale.

Su tali presupposti, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, avendo la Regione lecitamente esercitato la propria competenza residuale, senza incorre neanche nella dedotta violazione degli artt. 51 e 97 Cost.

A cura di Fieldfisher