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Corte Costituzionale: la disciplina delle graduatorie è di competenza regionale


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Con la sentenza n. 77 del 24.04.2020, la Corte Costituzionale afferma che rientra nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell’esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie, purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.

Il caso affrontato

La Regione Valle d’Aosta solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della L. 145/2018, n. 145 e dell’art. 9-bis, comma 1, lettera a), DL 135/2018, inerenti alle modalità di accesso al lavoro pubblico, ai criteri per l’indizione delle procedure di reclutamento ed all’utilizzabilità delle graduatorie.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che le norme statali impugnate, nel disciplinare dettagliatamente l’espletamento delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente e, pertanto, non determinano alcuna invasione della sfera di competenza regionale. Tanto basta per escludere la violazione del principio di leale collaborazione.

Per i Giudici non può, poi, trovare accoglimento la questione di legittimità sollevata in ordine alla disposizione statale che stabilisce che le graduatorie riguardanti i concorsi banditi a far data dall’entrata in vigore della L. 145/2018 siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Anche in questo caso, continua la sentenza, la norma non risulta applicabile dalla Regione ricorrente e in quanto tale non risulta invasiva della sfera di competenza legislativa primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale.
Tuttavia, se è vero che il legislatore regionale può discrezionalmente individuare la disciplina delle graduatorie, altrettanto vero è che deve farlo rispettando i canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.

In forza di ciò, la Corte Costituzionale sostiene che lo scorrimento delle graduatorie, non deve più essere considerato una soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi, ma deve tornare ad essere lo strumento eccezionale che era inizialmente.

A cura di Fieldfisher