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Corte di Giustizia UE - giudice competente per le controversie di lavoro nel trasporto aereo


Con sentenza del 14 settembre 2017 (cause riunite C-168/16 e C169/16), la Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso pregiudiziale sollevato dalla Corte del Lavoro di Mons (Belgio), presentato da due dipendenti Ryanair, stabilendo il diritto da parte dei lavoratori di ricorrere dinanzi alla giurisdizione del Paese in cui “adempiono alla parte sostanziale dei loro obblighi” e non obbligatoriamente quella dov’è presente la sede principale della compagnia. In particolare, è stata data interpretazione alla nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, consentendo una corretta applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale. La Corte fornisce dei criteri indiziari per identificarlo come il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue mansioni di trasporto, quello in cui ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Viene così sancita la non-opponibilità ai lavoratori della clausola attributiva della competenza stipulata anteriormente al sorgere delle controversie e volta ad impedire di adire i giudici che sarebbero tuttavia competenti in base alle norme europee in materia. Queste ultime, con lo scopo di tutelare la parte contraente più debole, consentono in particolare di citare il datore di lavoro dinanzi al giudice più vicino agli interessi del lavoratore, riconoscendogli la legittimazione ad agire dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.

a cura di Filedfisher