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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 273/2019 : Percorso occupabilità , qual è il trattamento fiscale ?


lavoratori in formazione
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Con la risposta n. 273/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in ordine al trattamento fiscale spettante al c.d. “ Percorso Occupabilità “, un percorso formativo di apprendimento e aggiornamento professionale realizzato in aula, on line e tramite workshop, volto a migliorare la quantità e la qualità delle competenze, conoscenze e capacità, al fine di potenziare l’occupabilità futura sia in termini di percorso di carriera all’interno della società che in previsione di eventuali impieghi in altre realtà lavorative.

In un contesto dove il ritmo del cambiamento è aumentato vertiginosamente (e non sempre in modo progressivo), il “ Percorso Occupabilità “ riveste una duplice finalità: allontanare il più possibile il rischio di obsolescenza tecnica e professionale anticipando future competenze necessarie; allineare le abilità possedute dal dipendente alle necessità presenti e, soprattutto, future dell'organizzazione aziendale, sia in termini di capacità di ricoprire posizioni lavorative vacanti sia posizioni del tutto nuove, avvantaggiando quindi la crescita interna e il conseguente miglioramento del benessere personale e del clima lavorativo in generale.

Oltre a quanto sopra, ai lavoratori inseriti nel “ Percorso Occupabilità “ l’ azienda intende assegnare un budget di spesa “ figurativo ( Credito Welfare ) non liquidabile né convertibile in trattamento di altro genere, che consentirà di fruire di opere, beni e servizi con finalità di sostegno sociale di cui ai commi 2; 3; e 4 dell’ art 51 del TUIR ( Buoni acquisto ; Contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare ; Acquisto di pacchetti sanitari integrativi ; Rimborsi spese per familiari in età pre-scolare e scolastica o per assistenza a familiari anziani ; Servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, di assistenza sociale e sanitaria ).

Il riscontro fornito con la risposta n. 273/2019 riguarda dunque l’imponibilità tanto del “ Piano di Occupabilità quanto del “ Credito Welfare “ e come di consueto vengono valutati i criteri con i quali vengono inquadrate le categorie di dipendenti " omogenee " da inserire nei percorsi formativi e nei piani di welfare.

IL PARERE DELL’AGENZIA:

L’ Agenzia nel fornire il proprio parere ripercorre innanzitutto la normativa di riferimento, l’ articolo 51 comma 2° TUIR, e la relativa prassi formatasi sull’argomento ( vedi circ. n. 326/1997 ; circ. n. 188/1998 ; circ. n. 28/E del 15.06.2016 e circ. n. 5/E del 29.03.2018 ).

A riguardo l’art. 51, comma 2° TUIR elenca tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività sancito dall'art. 51, comma 1, del Tuir in applicazione del quale “…tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l’altro, che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, escludendo l’esenzione laddove somme o servizi siano rivolti ad personam ovvero quando quest’ultimi costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. La prassi ha poi ulteriormente chiarito che l’espressione “categorie di dipendenti”, utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste.

Sulla base delle predette considerazioni, l’ Amministrazione finanziaria ha considerato il Percorso Occupabilità e il conseguente riconoscimento del budget di spesa “ figurativo “ ( Credito Welfare ) corrispondente a quanto richiesto dal comma 2° dell’ articolo 51 del TUIR e, come tali, non devono essere considerati materia imponibile.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 273/2019