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Entrate – Circ. n. 5/E del 7.03.2024 : Le novità 2024 per redditi da lavoro dipendente


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L’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023) in materia di redditi di lavoro dipendente. 

La circ. n. 5/E del 7.03.2024 offre una disamina delle nuove misure pensate per colmare la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni attraverso : 

  1. Innalzamento della soglia e ampliamento della gamma di beni e servizi prestati e somme erogate o rimborsate ai lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro oggetto di esenzione fiscale ( cd. fringe benefit ) ;
  2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale nella misura del 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario notturno o festivi ;
  3. Riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota sostitutiva agevolata sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa ;
  4. Effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

 FRINGE BENEFIT :

Innalzamento della soglia di esenzione  - La Legge di bilancio 2024 ha stabilito che, per il solo anno 2024 in deroga all’ art. 51  del TUIR, non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico.

Il superamento dei limiti di non imponibilità comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare fruito e non solo della parte eccedente. L’ Agenzia ricorda anche che, nella nozione di reddito dipendente rientrano anche beni ceduti e servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai suoi familiari, oltre ai beni e servizi per i quali venga attribuito il diritto ad ottenerli da terzi.

A riguardo la circolare ricorda gli oneri rispettivamente in capo al lavoratore e al datore di lavoro .

Una volta verificati i requisiti chiesti dalla norma, ossia la presenza di figli a carico secondo i criteri dettati dall’ art. 12, comma 2 del TUIR , è tenuto a produrre una dichiarazione al proprio datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Non essendoci nuove indicazioni in merito , il benefico può essere riconosciuto anche prima dell’invio della citata informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo di imposta ( a riguardo sono da considerare ancora valide le indicazioni fornite con la circ. n. 23 del 1.08.2023).

In ogni caso il datore è tenuto a formalizzare il riconoscimento del fringe benefit nell’impegnativa al momento dell’assunzione, ovvero con separato accordo se il riconoscimento avviene in costanza di rapporto di lavoro.

Spese prima casa -  Tra le novità per il 2024 la possibilità per i datori di lavoro di erogare direttamente o rimborsare al lavoratore anche le somme destinate all’ affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. La novità si aggiunge alla conferma dell’esenzione per le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale già in vigore nel 2023.  

In assenza di precise indicazioni offerte dalla norma, l’ Agenzia chiarisce che per “ prima casa “ bisogna fare riferimento alla nozione di “ abitazione principale “ prevista per l’applicazione delle detrazioni di interessi passivi dei mutui e canoni di locazione ( art. 15, c. 1, lett. b) e art 16 del TUIR ). 

La norma richiede, dunque, che si tratti di un immobile ad uso abitativo posseduto o detenuto dal dipendente, dal coniuge o dai suoi famigliari,  nel quale vi dimorino abitualmente sulla base di un titolo idoneo, e a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

L' Agenzia pone poi un ulteriore condizione, non prevista dalla norma , precisando che il rimborso delle somme destinate all’ affitto della prima casa, o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, può avvenire a condizione che l'immobile costituisca l'abitazione principale del lavoratore. Inoltre, per quanto riguarda le spese di affitto, l' Agenzia riduce il rimborso esentasse alle sole spese relative al canone di locazione regolarmente registrato e pagato con l'esclusione di spese condominiali e utenze.

Oneri documentali IL datore di lavoro è tenuto ad acquisire e a conservare la documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate per eventuali controlli.  In alternativa il datore può acquisire una auto-certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione relativa al pagamento delle utenze domestiche e di conservarla in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. In caso di dichiarazione sostitutiva il lavoratore è tenuto anche a precisare che le somme non siano già state oggetto di richiesta di rimborso in precedenti rapporti di lavoro.

Fringe benefits e detrazioni fiscali – Con la circ. n 5/E del 7.03.2024 l’ Agenzia ricorda che i fringe benefit possono porsi in alternativa con le agevolazioni previste per  determinate spese in quanto quest’ultime non possono essere considerate effettivamente sostenute dal lavoratore e quindi detraibili ( ade esempio, detrazioni degli interessi passivi dei mutui o dei canoni di locazione ).

Prestiti ai dipendenti – L’ Agenzia offre chiarimenti anche sulle modalità per determinare il valore dei prestiti concessi ai dipendenti. La nuova disposizione introdotta con il DL Anticipi prevede che, ai fini della determinazione dell'imponibile, si considera il cinquanta per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato. ( Prestiti ai dipendenti, il decreto Anticipi cambia la tassazione )

Dopo aver illustrato nel dettaglio la nuova disciplina, la circolare precisa che, in caso di cessazione del rapporto nel corso del 2023, il datore di lavoro deve effettuare un nuovo conguaglio al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nel corso dell’anno con l’emissione di una nuova certificazione unica entro il termine del 18 marzo 2024 ordinariamente previsto.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ :

Confermata anche nel 2024 la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota sostitutiva agevolata sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa per cui l’ Agenzia delle Entrate rimanda alle istruzioni a suo tempo fornite rispettivamente con le circ. n 28/E del 15.06.2016 ; circ. n. 5/E del 29.03.2018 e risoluzione 78/E del 19.10.2018.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO TURISMO :

Indicazioni vengono fornite anche per quanto riguarda il trattamento integrativo speciale riconosciuto in favore del settore turistico, ricettivo e termale nella misura del 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario notturno o festivo. Il trattamento è riferito alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2024 - il 30 giugno 2024.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024. 

RISCATTO PREVIDENZIALE : 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando anche  i premi di produzione eventualmente spettanti al lavoratore. In alternativa il riscatto può essere uno strumento di accompagnamento alla pensione proposto dallo stesso datore di lavoro.

Per quanto concerne le implicazioni fiscali dell' istituto del riscatto, il datore di lavoro che intende sostenere gli oneri derivanti dal riscatto di periodi non coperti da contribuzione , lo stesso importo è portato in deduzione dal  reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. 

Fonte : Agenzia delle Entrate