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Agenzia delle Entrate - Risposta n. 10/2018: Welfare aziendale – Benefit ad personam e regime agevolativo


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Con la Risposta n. 10/2018, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione dei benefit ad personam dal regime fiscale agevolato dedicato ai piani di welfare aziendale. In particolare devono considerarsi esclusi dall’applicazione delle agevolazioni, e concorrono quindi in pieno alla formazione del reddito imponibile, i benefit destinati all’amministratore unico di società e al direttore di sala.

Al vaglio dell’Agenzia delle Entrate è stato sottoposto un piano di welfare aziendale strutturato in tre benefit, diversificati in base a categorie omogenee, e riconosciuti sulla base di uno specifico regolamento aziendale predisposto unilateralmente dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo negoziale. Il piano di welfare prevede:

1. Una prima categoria, quella dei manager, composta dall’amministratore unico e dal direttore di sala, avrà diritto all’assistenza domiciliare ai familiari anziani previa convenzione con struttura privata specializzata in servizi socio-assistenziali, in aggiunta ad un corso privato di lingua per i figli.

2. La seconda categoria, quella degli addetti sala, inclusiva di un somministrato e uno stagista, avrà diritto ad un servizio di check-up cardiaco presso una struttura socio-sanitaria.

IL QUESITO:

L’interpellante pone due distinti quesiti all’Amministrazione finanziaria:

1. Il regime di esclusione previsto dall’art. 51, c. 2, lett. f) e f-bis) del TUIR è applicabile anche a favore dei redditi assimilati, nonché ai somministrati?

2. I costi legati al riconoscimento dei benefit offerti, sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR, in quanto costi relativi a prestazioni utilizzabili da categorie omogenee di dipendenti, in conformità a disposizioni di regolamento aziendale in adempimento di un obbligo negoziale?

IL PARERE DELL’AGENZIA NELLA RISPOSTA N. 10/2018:

In riferimento al primo quesito, la disciplina dei piani di welfare aziendale prevede ” l’esclusione dalla formazione del reddito di alcuni benefit riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari.” Affinché sia applicabile l’esenzione devono ricorrere congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni:

1) le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

2) le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

3) le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che per i benefit riconosciuti alla seconda categoria, quella degli addetti alla sala, sono ravvisabili le suddette condizioni ed è quindi applicabile il regime agevolato. L’agevolazione, infatti, è riconosciuta per i servizi “welfare” offerti alla “ generalità di dipendenti” o a “ categorie di dipendenti”.

Con quest’ultima espressione si intendono le categorie previste dal codice civile ( dirigenti, operai etc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo ( ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti a impedire in senso teorico l’attribuzione dei benefit “ad personam” in esenzione totale o parziale da imposte ( Circ. n. 5/E del 23.03.2018 ).

Il regime agevolativo è invece escluso per la prima categoria, quella dei manager ( amministratore e direttore ). La qualifica dell’amministratore unico non è considerata compatibile con la condizione di lavoratore subordinato. Mancando la qualificazione del rapporto dipendente il regime agevolativo per il welfare aziendale deve essere escluso. Per il direttore, il regime di favore deve essere comunque escluso dal momento che i benefit in suo favore configurano un’offerta “ad personam”, poiché gli stessi benefit non sono riconosciuti ad altri destinatari.

Infine per quanto riguarda il secondo quesito, la regolamentazione aziendale consente di ammettere per tutti i costi legati ai benefit offerti nel piano di welfare aziendale, la deducibilità integrale nella determinazione del reddito d’impresa.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 10/2018