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Cassazione: quando spetta l’indennità di disoccupazione


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Con l’ordinanza n. 17793 del 26.08.2020, la Cassazione afferma che, in caso di declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, unico elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è l'effettiva ricostituzione del rapporto nei suoi aspetti giuridici ed economici e non anche il riconoscimento di un risarcimento del danno.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS, al fine di ottenere la restituzione delle trattenute operate dall’Istituto sul proprio trattamento pensionistico a fronte dell’indebita percezione dell'indennità di disoccupazione nel periodo 01.01.2005 – 01.01.2009.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che non può essere di ostacolo al diritto all'indennità di disoccupazione la sopravvenuta sentenza del 23.04.2010, con cui era stata dichiarata la nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro e, per l’effetto, era stato riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato per lo stesso periodo con debenza di un risarcimento del danno.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il prestatore non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro né aveva ricevuto spettanze retributive.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria perdita del lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto, non riconducibile alla volontà del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo.

Per la sentenza ne consegue che, solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS non potendo considerarsi indebita l’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher