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INPS - circ. n. 50 del 21.04.2022 : Cumulo pensionistico con prestazioni maturate all'estero - Istruzioni


Con la circ n. 50 del 21.04.2022, l' INPS fornisce istruzioni riguardo il cumulo pensionistico dei periodi di assicurazione maturati  da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera.

In questi casi, infatti, è previsto il cumulo con la contribuzione versata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

In merito alle condizioni e ai requisiti per l’esercizio del diritto al cumulo, la circolare richiama la circ. n. 71 del 11.04.2017 e distingue le indicazioni ancora valide da quelle superate. Non possono avvalersi della facoltà di cumulo :  

  • i soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi o della totalizzazione, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia;
  • coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali; diversamente, l’avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di cumulo in esame.

La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto di cumulo.

Fonte: INPS - Circ. n. 50 del 21.04.2022

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