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INPS – Circ. n. 71 del 11.04.2017: Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali (Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115).


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Con la circ. n. 71 del 11 aprile 2017, l’Inps fornisce indicazioni circa l’applicazione delle disposizioni in materia di cumulo fra periodi assicurativi derivanti da rapporti di lavoro dipende presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane.

L’Istituto precisa che il cumulo è possibile solo laddove il beneficiario sia o sia stato iscritto ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

• fondo pensioni lavoratori dipendenti;

• gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

• gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;

• gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;

• regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.

E’ conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento e solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. La decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.

Possono essere valorizzati per il conseguimento di un diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi, maturati presso le organizzazioni internazionali, che:

• siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

• non siano stati oggetto di rimborso;

• non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia.

L’Inps specifica altresì che deve essere valutata la “necessità” ai fini pensionistici del cumulo pertanto, come chiarito al comma 3 dell’articolo 18 della legge n.115/15, “nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituto calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano.

Per quanto riguarda la misura e il calcolo della pensione, si precisa che la contribuzione posseduta presso gli organismi internazionali, rilevante per l’accertamento dell’anzianità contributiva, non concorre a determinare la misura del trattamento pensionistico.

Ovviamente viene prevista la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale che pur concorrendo alla maturazione del diritto pensionistico non ne determinano la misura.

Per assicurare un puntuale e professionalizzato presidio nella gestione del “cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali” viene istituto, con decorrenza 1° marzo 2017, presso la Direzione provinciale di Varese, il Polo nazionale “Gestione Cumulo periodi assicurativi, ex art.18, l. 29 luglio 2015, n. 115”.