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Cassazione: condizioni che escludono la liquidazione dell’indennizzo per infortunio in itinere


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Con la sentenza n. 22670 del 25.09.2018, la Cassazione afferma che il lavoratore, vittima di un incidente con la propria auto nel tragitto percorso per raggiungere il luogo di lavoro, può ottenere l’indennizzo per l’infortunio in itinere solo ove riesca a provare, con specifiche allegazioni, il grave disagio rappresentato dai lunghi tempi di percorrenza per raggiungere l’azienda coi mezzi pubblici (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: quando è indennizzabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore in bicicletta).

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello respinge la domanda, tesa ad ottenere l’indennizzo per l’infortunio in itinere, presentata dall’erede del lavoratore deceduto in un incidente stradale mentre stava percorrendo la strada che collega la propria abitazione all’azienda presso cui prestava servizio.
A fondamento della propria decisione, i Giudici ritengono che l’assunto, secondo cui l’alternativa all’uso del mezzo privato sarebbe stata rappresentata dall’utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo mezzo distante circa un chilometro dal luogo di lavoro, non sia sufficiente a provare la necessità dell’utilizzo dell’automobile per il raggiungimento dell’azienda.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo dalla propria dimora al luogo di lavoro, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore.
È il mezzo di trasporto pubblico, per la sentenza, infatti, lo strumento normale per la mobilità delle persone, che comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

Secondo i Giudici di legittimità, al fine di vedersi riconosciuto l’infortunio in itinere, il lavoratore deve provare, tramite specifiche allegazioni, le circostanze indicative della necessità dell'uso della vettura privata, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, non ritenendo l’eventuale disagio derivante dall’utilizzo dei mezzi pubblici sufficiente per provare la suddetta circostanza, respinge il ricorso proposto dall’erede del lavoratore deceduto.

A cura di Fieldfisher