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Cassazione: quando è indennizzabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore in bicicletta


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Con l’ordinanza n. 21516 del 31.08.2018, la Cassazione afferma il diritto del lavoratore ad ottenere l’indennizzo da parte dell’INAIL in caso di infortunio in itinere occorsogli durante la percorrenza del tragitto casa – lavoro, ogniqualvolta il raggiungimento del luogo di svolgimento dell’attività non sia facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello respinge la domanda del prestatore volta ad ottenere dall’INAIL l’indennizzo per l’infortunio occorsogli nel corso del tragitto in bicicletta per raggiungere il proprio posto di lavoro, sostenendo che l’uso del mezzo privato per la percorrenza di tale tratto “risultava solo ed esclusivamente corrispondente ad aspettative che non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la nozione di "utilizzo necessitato" contenuta nell’art. 210 del T.U. 1124/1965, in ordine all’operatività della copertura assicurativa per l’infortunio in itinere in caso di utilizzo di un mezzo privato, è da intendersi come possibilità di un uso dello stesso che sia determinato da ragioni di impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto da casa al lavoro, con ciò intendendosi non soltanto le situazioni in cui l'impossibilità sia assoluta, ma anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio per l'integrità psicofisica.

Venendo in particolare all’uso della bicicletta per percorrere il tragitto luogo di lavoro – abitazione, i Giudici di legittimità statuiscono che lo stesso può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta.
A tal proposito, resta, invece, escluso il c.d. rischio elettivo - inteso come quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente – tanto più nei casi, come quello in esame, in cui non vi sono mezzi pubblici che coprono la tratta che il prestatore deve coprire dalla propria dimora al luogo di svolgimento dell’attività.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, condannando l’INAIL a corrispondergli l’indennizzo per l’infortunio subito.

A cura di Fieldfisher