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Opzione Donna : Pensionamento anticipato con requisiti vantaggiosi


pensionati per opzione donna
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Opzione Donna è una misura sperimentale introdotta per la prima volta addirittura sedici anni fa, più precisamente nel 2004 dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004, il quale prevedeva la possibilità per le lavoratrici dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, con requisiti anagrafici e contributivi molto più vantaggiosi di quelli previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a condizione che optassero per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Opzione Donna , per anni poco utilizzata, viene maggiormente apprezzata a seguito della riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), con la quale sono stati incrementati i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

Esaurita la sperimentazione alla fine del 2015, la Legge di bilancio del 2016 e successivamente la Legge di Bilancio 2017 hanno esteso ulteriormente la possibilità di accedere alla cd. Opzione Donna anche alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni se autonome, fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Si arriva così a tempi recenti con la Legge di bilancio 2019 e il successivo decreto recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni ( articolo 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2019 n.26 ), con il quale oltre ad essere ulteriormente prorogata “ opzione donna “ e stata introdotta la“ quota 100 “. Il decreto legge ha innalzato i requisiti anagrafici e ha esteso l' opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Con la Legge di Bilancio 2020 ( art. 1, comma 476, della Legge n. 160/2019 ) Opzione Donna viene confermata per l’ennesima volta sempre come misura sperimentale.

Potranno accedervi le lavoratrici del settore pubblico e privato e le lavoratrici autonome che abbiano maturato i requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI:

Per richiedere il pensionamento anticipato con Opzione Donna, l’interessata deve maturare entro il 31 dicembre 2019 i seguenti requisiti:

requisito anagrafico, pari a 58 anni di età per le lavoratici dipendenti (del settore pubblico o privato) e 59 nel caso di lavoro autonomo;

requisito contributivo, pari a 35 anni di contributi;

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesto l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

E’ bene precisare che, in base al meccanismo delle cd. finestre mobili, la maturazione dei requisiti non consente l’accesso immediato alla prestazione pensionistica. Infatti, prima della decorrenza della pensione deve essere atteso un periodo ( cd. “ finestra “ ) della durata di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi.

Inoltre per quanto riguarda la maturazione del requisito contributivo c’è da considerare che:

• Come chiarito dall’ INPS dapprima con la circ. n. 11 del 29.01.2019 e successivamente con il mess. n. 1551 del 16.04.2019, nel calcolare il requisito non dovranno essere considerati i periodi di contribuzione figurativa riconducibili a periodi di disoccupazione, malattia e prestazioni equivalenti come, ad esempio, i contributi figurativi relativi al periodo di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno. Inoltre, per espressa previsione, sono esclusi dal calcolo i contributi versati alla Gestione Separata, con l’ovvia conseguenza che le iscritte alla Gestione Separata non potranno usufruire dell’Opzione Donna;

Cumulo e Ricongiunzione. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo non è possibile cumulare gratuitamente i vari periodi contributivi presso differenti gestioni previdenziali INPS, né con i contributi versati presso Casse professionali. L’unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di cumulare gratuitamente i contributi versati al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti con quelli della gestione artigiani e commercianti, salvo poi applicare il requisito anagrafico e finestra mobile prevista per le lavoratrici autonome ( 59 anni di età e finestra mobile di 18 mesi ).

MA E’ DAVVERO CONVENIENTE “ OPZIONE DONNA “?

Una valutazione di convenienza non può che dipendere da una valutazione della propria condizione individuale di ciascun contribuente.

Da un lato va considerata l’età pensionabile. “ Opzione donna “ prevede un età anagrafica che consente di andare in pensione con largo anticipo sia rispetto alla pensione di vecchiaia ( 67 anni fino al 2022 ), sia rispetto alla pensione anticipata ( 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026 ).

Allo stesso tempo, a fronte di un età anagrafica ridotta, il calcolo della prestazione avviene con il metodo contributivo, non tenendo conto del sistema di calcolo ( misto o retributivo ) a cui si avrebbe ipoteticamente diritto, con una riduzione dell’assegno variabile tra il 20 e il 30 % della prestazione a secondo della storia contributiva di ciascuna lavoratrice.

COME FARE RICHIESTA ?

Il mess. n. 243 del 23.01.2020 ha ufficialmente riaperto i canali di invio delle domande di pensionamento anticipato con " Opzione Donna ".

La domanda può essere presentata direttamente tramite il sito INPS, accedendo all’area riservata mediante PIN, seguendo le indicazioni ancora valide del mess. n. 395 del 29.01.2019, oppure rivolgendosi al Contact Center dell’Istituto Nazionale di Previdenziale Sociale. In alternativa, la richiesta di pensione può essere presentata anche tramite patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione.

a cura della Redazione