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INPS – Mess. n. 1551 del 16.04.2019 : Chiarimenti su quota 100, opzione donna e precoci


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Con il mess. n. 1551 del 16.04.2019, facendo seguito alla circ. n. 11 del 29.01.2019, l’INPS fornisce una raccolta di risposte ad alcuni quesiti riguardanti le nuove disposizioni in materia di pensione anticipata “ quota 100 “ e “ opzione donna “ e precoci.

Vengono specificate le modalità di determinazione delle finestre di decorrenza della pensione anticipata e i casi in cui è possibile cumulare i periodi di lavoro. Tra gli aspetti di maggiore importanza, oggetto di chiarimento del mess. n. 1551 del 16.04.2019 vanno evidenziati:

Punto 1.3 – I periodi di percezione della NASpi concorrono alla determinazione del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità? L’Istituto previdenziale chiarisce che la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione della NASpi è si utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. In aggiunta il mess. n. 1551 del 16.04.2019 precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità, non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati.

Punto 1.5 – I lavoratori titolari di indennità c.d. APE sociale possono accedere alla pensione quota 100 ? Il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100 del 16.06.2017 “nelle ipotesi in cui il soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”.

Punto 1.6 – I lavoratori titolari dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica ( APE Volontario ) possono accedere alla pensione quota 100 ? L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. In tal caso l’accoglimento della domanda di pensionamento anticipato comporterà la ridefinizione del piano di ammortamento secondo le disposizioni di cui ai parag. 6 e 8 della circ. n. 28 del 13.02.2018. In sostanza la rata di restituzione dell’anticipo pensionistico andrà ridotta.

Punto 2.1 – Malattia, disoccupazione ed equiparati concorrono alla determinazione del requisito contributivo dei 35 anni entro il 2018 di “ opzione donna “ ? Innanzitutto è opportuno ricordare che “ opzione donna “ consente di andare in pensione alle lavoratrici che hanno conseguito 58 anni di età, 59 se autonome, e 35 anni di contributi nel 2018. Con il mess. n. 1551 del 16.04.2019, l’INPS chiarisce che ai fini dei 35 anni sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa da malattia, disoccupazione e equiparati ( ASPI e Mini ASPI ), secondo quanto previsto dall’art. 22 della L. 153/1969. La contribuzione da riscatto viene considerata ai fini della maturazione del requisito contributivo.

Punto 4 – La finestra di differimento mobile di 3 mesi decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo o dalla data di sussistenza delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei precoci ? Il mess. n. 1551 del 16.04.2019 chiarisce definitivamente che la finestra di differimento mobile di tre mesi decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo ( 41 anni di contributi senza adeguamenti a speranza di vita fino al 2026 ) e non dalla data di sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia.

Fonte: INPS – Mess. n. 1551 del 16.04.2019