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Legge di Bilancio 2020 - Quota 100 e APE Sociale - Quale esito ?


ape sociale vs quota 100 nella legge di bilancio 2020
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Con la riunione di metà ottobre del Consiglio dei Ministri, entra nel vivo il dibattito sulla Legge di Bilancio 2020. Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022.

Come confermato anche dalle recenti dichiarazioni del Ministro dell’ Economia Gualtieri e dal Presidente INPS Tridico, è da considerarsi oramai superata l’ipotesi di una rimodulazione dei requisiti di accesso al canale pensionistico di quota 100 ( età 62 anni e 38 anni di contribuzione ). 

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Il Governo dovrebbe, quindi, portare avanti la sperimentazione sino al suo normale decorso, atteso per il 2021, senza alcun intervento sulla decorrenza delle finestre mobili. Per alleggerire l’impatto finanziario della misura sul bilancio dello Stato, erano state proposte due ipotesi. La prima era quella di allungare di ulteriori 3 mesi le attuali finestre rendendole di 6 mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e di 9 mesi per i dipendenti pubblici. La seconda, invece, avrebbe consentito un ulteriore risparmio attraverso l’individuazione di una decorrenza unica di 9 mesi per tutte le precedenti categorie di lavoratori.

Ovvio che la cessazione di “ quota 100 “ dal 2022 renderà opportuno individuare misure di flessibilità in uscita alternative. Più che di un’opportunità trattasi di una vera e propria necessità dettata da esigenze di equità e uguaglianza del sistema previdenziale difficilmente soddisfatte da misure “tampone”. L’obbiettivo è garantire un’uscita soft per coloro che, nati dal 1960 in poi e con 38 anni di contributi, non maturerebbero di poco i requisiti per il pensionamento con quota 100 e vedrebbero innalzarsi repentinamente di 5 anni il requisito anagrafico di pensionamento.

Quali sono allora le strade percorribili in alternativa a quota 100?

Le soluzioni possibili sono varie. Una ipotesi, tra le più accreditate dall’attuale Governo, prevede un sostanzioso restyling dell’ APE Sociale con l’intenzione di farla diventare misura strutturale. La spesa stimata si aggirerebbe sui 2 – 3 miliardi, permettendo il superamento dello scalone di fine sperimentazione e attuando una flessibilità equa e sostenibile.

In particolare sembra che il punto di partenza di questi ragionamenti sia il DDL 1010 recante “ Misure Urgenti per la flessibilità e l’equità intergenerazionale del sistema previdenziale ” , presentata in Senato il 23 gennaio scorso da Tommaso Nannicini assieme ad altri parlamentari e successivamente assegnata in sede referente alla 11° Commissione Lavoro il 5 marzo. Nella citata proposta di legge si prevede l’ampliamento e la stabilizzazione della disciplina vigente dell’Ape sociale nonché la sua estensione ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti, oggi esclusi da tale strumento di flessibilità riservato agli addetti a lavori particolarmente gravosi.

L’APE sociale nella forma attuale prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione e un requisito contributivo minimo di 30 o 36 anni a seconda della casistica.

Il DDL 1010, nel quale è prevista tra le altre l’introduzione di una pensione di garanzia e la revisione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdurrebbe sostanziose modifiche alla disciplina vigente della APE sociale.

Innanzitutto, vista la prossima scadenza della fase di sperimentazione al 31 dicembre 2019, la prestazione verrebbe prorogata in attesa di renderla strutturale. L’ accesso verrebbe consentito a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che abbiano almeno 63 anni di età e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno trenta anni.

Per i lavoratori autonomi l’erogazione dell’ indennità è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale; alla riconsegna dell’autorizzazione ove sia stata richiesta per l’avvio dell’attività; alla cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel DDL 1010 è prevista anche la stabilizzazione dell’ APE Aziendale, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, e l’estensione del regime fiscale agevolato ad essa associato si prevede l’innalzamento del credito d’imposta annuo riconosciuto a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore. Esso è portato dal 70 al 90 percento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Così verrebbe realizzato un risparmio di 5 milioni di euro da destinare al rilancio della natalità e agli aiuti alle famiglie meno abbienti.

ACDR