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INPS – Mess. n. 1118 del 12.03.2020: CIG causale COVID-19 – presentazione delle domande


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Nelle more dell’imminente emanazione della circolare con cui verranno fornite le relative istruzioni amministrative, l’ INPS ha pubblicato il mess. n. 1118 del 12.03.2020 contenente prime indicazioni in merito alla particolare modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale, disciplinate dagli artt. 13 e 14 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ( nota esplicativa ). A seguito di tale decreto l’ Istituto previdenziale ha provveduto a rilasciare nuove e specifiche causali riconducibili alla pandemia da Coronavirus.

LA NUOVA CAUSALE - “ COVID-19 d. l. n. 9/2020 ”:

Stante il disposto di cui all’art. 13 del decreto legge citato, le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “ COVID-19 d. l. n. 9/2020 ”, esclusivamente nei seguenti casi:

a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1;

b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

DOMANDE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA:

Con riferimento all’assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circ. n. 139 del 1.08.2016 (es. agenzie, filiali, succursali).

L'assegno ordinario verrà concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE :

1) Per gli Eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23.02.2020 e la data di pubblicazione del mess. n. 1118 del 12.03.2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

2) Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del mess. n. 1118 del 12.03.2020 la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Fonte: INPS - Mess. n. 1118 del 12.03.2020