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Ancora chiarimenti dal Ministero per la Cassa Integrazione


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Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le Frequently Asked Question riguardanti gli aspetti della normativa emergenziale che coinvolgono la gestione del rapporto di lavoro. Queste FAQ, diffuse dapprima per rispondere alle domande più frequenti sui congedi Covid-19 e permessi 104, sono state ora aggiornate con alcuni importanti quesiti in materia di cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate.

Il Ministero precisa, infatti, che la procedura accentrata presso il Ministero con l’onere di allegare un unico accordo sindacale riferito a più unità produttive, può essere riconosciuta solo alle aziende che inoltrano domande di Cassa Integrazione per cinque o più unità. Sono escluse, dunque, quelle aziende che seppure plurilocalizzate inoltrano richieste per un numero inferiore alle 5 unità.

Le FAQ vanno di fatto ad integrare il contenuto di una precedente circolare ministeriale ( la circ. n. 8 del 8.04.2020 ), con la quale il Ministero aveva in parte contraddetto quanto sostenuto dall’ INPS nella circ. n. 47 del 28.03.2020, in ordine all’obbligatorietà dell’accordo aziendale per la CIG in deroga. Da ultimo l’ Ente previdenziale ha emanato ulteriori istruzioni questa volta per consentire la corretta gestione della Cassa Integrazione nelle ipotesi di estensione, previste dal Decreto Liquidità, per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 ( Mess. n. 1607 del 15.04.2020 ).

Ulteriori chiarimenti ministeriali sono oramai risalenti e riguardano:

• La possibilità di prorogare il tirocinio sospeso laddove la scadenza cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva. In questa ipotesi la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, andrà effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto;

• E’ consentita l’equiparazione tra malattia e assenza dei lavoratori se riconducibile al dovuto rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio di provenienza regionale o nazionale. Il periodo di malattia non è computato ai fini del comporto in applicazione del principio contenuto all'articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica;

Permessi Legge 104/92. I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell'arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide. Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile. L’estensione è concessa anche agli stessi lavoratori disabili;

• Astensione dal lavoro per i disabili gravi e immunodepressi. Fino il 30 aprile i lavoratori affetti da disabilità grave potranno astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comporto. Per le stesse categorie di lavoratori è consentito fare richiesta di lavoro agile.

Fonte: Min. Lavoro