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Min. Lavoro – Circ. n. 8 del 8.04.2020 : Cassa integrazione covid-19 - prime indicazioni


circolare ministero del lavoro
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Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 8 del 8.04.2020, interviene con “le prime indicazioni interpretative” a proposito dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga di cui al DL 2 marzo 2020, n. 9 e al DL 17 marzo 2020, n. 18.

Le indicazioni in materia, in verità, non sono le prime ove si consideri quanto già prodotto dall’Inps (v., da ultimo, la circ. n. 47 del 28.03.2020) e, inoltre, appaiono alquanto tardive in particolare rispetto al DL 2 marzo, n. 9 , entrato in vigore più di un mese fa.

La circ. n. 8 del 8.04.2020 è relativa al testo dei decreti come apparsi nella Gazzetta ufficiale, ma proprio in queste ore il Senato sta approvando, con emendamenti, il DL 17 marzo 2020, n.18 ( cd. Cura Italia ) in vista della conversione in legge.

La circolare, inoltre, è parziale, in quanto rinvia ad una prossima circolare le indicazioni sui fondi solidarietà e l’assegno ordinario di cui agli artt. 19 e 21 del d.l. n. 18.

La circolare si sofferma in particolare sulla sospensione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria in corso e sul passaggio al trattamento ordinario con la causale COVID 19.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per aziende multilocalizzate (presenti in 5 o più Regioni o Province autonome ), la circ. n. 8 del 8.04.2020 richiede che le relative domande, oltre che da altri elementi, siano corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione con il relativo importo.

E’ richiesto, inoltre, che sia riempito anche il form in excel riportato dalla circolare.

La stessa circolare ribadisce che l’obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

In considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta per il contenimento del contagio, la Cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta, secondo la circolare, anche a favore dei lavoratori tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 8 del 8.04.2020