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INPS – Mess. n. 5156 del 22.12.2017: Fondo SOLIMARE – Istruzioni per il pagamento diretto dell’assegno ordinario.


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Con il messaggio n. 5156 del 22.12.2017, l’INPS fornisce istruzioni procedurali e contabili circa l’erogazione dell’assegno ordinario in favore di tutti i lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, che occupano più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

Il Fondo, istituito con il decreto interministeriale n. 90401 del 8.06.2015, successivamente modificato dai decreti n. 95933 del 23.05.2016 e n. 99295 del 17.05.2017, provvede all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della L. n. 41 del 28.02.1986, che rimane nella disponibilità del fondo, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e successivamente rimborsato e conguagliato con il flusso UNIEMENS secondo le indicazioni fornite con la circ. n. 170 del 15.11.2017. A seguire l’Istituto, con la circolare n. 173/2017, ha illustrato la disciplina del Fondo, relativamente sia alla prestazione di assegno ordinario sia al versamento della contribuzione ordinaria mentre con il messaggio n. 981/2016 sono state illustrate le modalità di presentazione delle istanze di assegno ordinario.

Le istruzioni fornite con il messaggio n. 5156 del 22.12.2017 riguardano le fasi procedurali seguenti alla presentazione delle domande. Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato alla sede territoriale competente che emetterà la relativa autorizzazione di pagamento.

Per consentire il pagamento della prestazione, i datori di lavoro dovranno inviare mensilmente, per ciascun lavoratore il modulo SR41 (reperibile su www.inps.it > “servizi online” > “servizi per le aziende e consulenti” > “CIG” >” invio richieste pag. dir. SR41

Infine, si ricorda che è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 1,5 % calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Le richieste di recupero del contributo addizionale avverranno secondo le modalità operative individuate con il messaggio n. 1113 del 10.03.2017.

 

Fonte: INPS