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Min. Lavoro – Decreto n. 95933 del 23.05.2016: Fondo di solidarietà SOLIMARE – estensione dell’operatività.


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Istituito, con Decreto Interministeriale n. 90401 del 8 luglio 2015, il fondo di solidarietà per il settore marittimo SOLIMARE. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, con più di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle seguenti cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria:

a) eventi transitori e non imputabili all’impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato; 

b) ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;

c) crisi aziendali;

d) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Il successivo decreto interministeriale n. 95933 del 23 maggio 2016 ha esteso l’operatività del fondo ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti. La modifica si è resa opportuna in seguito all’accordo, firmato, il giorno 30/11/2015, tra Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, con il quale si è adeguto il Fondo Solimare alla nuova normativa introdotta dall’art. 26 del D.Lgs. 148/2015.

La prestazione è finanziata con un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana nonché di tutto il restante personale dipendente delle imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali obbligatori presso l’INPS. In più è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della prestazione di cui all’articolo 6, comma 1, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale e al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Può essere erogato per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L’ultima modifica è intervenuta con il decreto interministeriale n. 99295 del 17 maggio 2017, il quale, sostituisce il comma 3 dell’articolo 8 come segue: “L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016; dieci volte nell’anno 2017; otto volte nell’anno 2018; sette volte nell’anno 2019; sei volte nell’anno 2020 e cinque volte nell’anno 2021”.

Nei casi in cui la misura della prestazione risulti superiore ai limiti individuati come sopra, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. Nuove richieste di accesso alla prestazione, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali