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INPS – Circ. n. 173 del 23.11.2017: Disciplina dell’assegno ordinario SOLIMARE


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Con la circolare n. 173 del 23 novembre 2013, l’Istituto previdenziale fornisce istruzioni amministrative e operative circa la prestazione di assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE. Il fondo, istituito con decreto n.90401/2015 successivamente modificato dai decreti n.95933/2016 e n. 99295/2017, provvede ad attuare interventi a tutela del reddito del personale marittimo, del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.

BENEFICIARI: Nello specifico la circolare fornisce indicazioni circa la platea dei beneficiari, specificando l’esclusione di dirigenti di aziende, che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni. Nel novero degli esclusi sono ricompresi gli apprendisti per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca mentre, ammessi alle tutele del fondo, sono i lavoratori con contratto di lavoro professionalizzante (art.2, comma 1, decreto n. 90401/2015).

MISURA DELLA PRESTAZIONE: Il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto, ai sensi dell’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria che, per il 2017, sono indicati dalla circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 (art. 6, comma 1, decreto n. 90401/2015)

DURATA DELLA PRESTAZIONE: La disciplina dell'assegno ordinario SOLIMARE si intende riferita alle disposizioni contenute nell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 e delineate dalla circolare INPS n. 201 del 16 dicembre 2015. In caso di ricorso alle causali CIGO, l'assegno ordinario può essere corrisposto fino a un periodo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. In caso di ricorso a causali CIGS, l'assegno ordinario può essere corrisposto per un massimo di dodici mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. Per il lavoratore marittimo in turno particolare, la durata massima della prestazione sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni.

TERMINI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. Entrambi i termini hanno natura ordinatoria pertanto il mancato rispetto non determinerà la perdita del diritto alla prestazione ma semplicemente l’irricevibilità nel primo caso e lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione nel secondo caso. Si ricorda che la domanda deve essere presentata per Unità produttiva e, ai fini della disciplina Solimare, quest’ultima può essere identificata con la singola nave, qualora la nave presenti congiuntamente le caratteristiche di autonomia organizzativa o tecnico funzionale; svolgimento a bordo di un ciclo produttivo o di una fase di esso e assegnazione di un equipaggio in via continuativa. La circolare fornisce indicazioni anche riguardo il caso opposto in cui, essendo l’armatore esentato dall’annotazione di imbarco e sbarco, l’unità produttiva sarà costituita dall’insieme di navi su cui sono impiegati i marittimi per le quali sia stata concessa la predetta esenzione.

TETTO AZIENDALE: L’accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati. L’onere a carico del fondo è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al fondo tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore (cd. tetto aziendale – vedi messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017). Il limite suesposto opererà a partire dal 1° gennaio 2022 mentre dal 2016 al 2021 il subisce delle modifiche di anno in anno volte a consentire un più ampio ricorso alle prestazioni erogate dal fondo.

Fonte: INPS