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INPS - Circ. n. 38 del 27.02.2024 : Trasporto Pubblico – prestazioni e contribuzione del fondo di solidarietà


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Con la circ. n. 38 del 27.02.2024 , l’ INPS recepisce le disposizione del decreto interministeriale 29 agosto 2023 di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà del trasporto pubblico.

Si tratta del fondo destinato ai lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilo-ferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, da non confondere con analoghi fondi di settore già costituiti.

Il Fondo eroga prestazioni di sostegno al reddito con assegni di integrazione salariale, previsti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa , finanzia percorsi formativi per la riqualificazione professionale dei lavoratori ed eroga prestazioni integrative dell’ indennità di disoccupazione NASpI o di accompagnamento alla pensione.

Con la circolare in commento l’ Istituto ricorda che le domande di accesso agli assegni di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni dall’ inzio della sospensione o riduzione dell’attività e non oltre il 15 giorno dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, in caso di fruizione delle prestazioni di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni imponibili previdenziali dei lavoratori coinvolti. L’ INPS ha fornito pertanto istruzioni in merito alla modulazione dell’aliquota contributiva addizionale.

Fonte : INPS