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INPS – Mess. n. 3617 del 20.09.2017: Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e ss del D.lgs 148/2015 – Determinazione del tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.


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Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità.

Con il messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, l’Istituto previdenziale intende esporre in maniera esaustiva i predetti criteri, precisando che il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non sulla contribuzione effettivamente versata. Per questo motivo, ai fini dell’erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva.