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Min. Lavoro – Interpello n. 1/2019: Durata Solidarietà e cambio appalto


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Con l’ interpello n. 1/2019, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla durata del trattamento di integrazione salariale ( CIGS ) con causale di contratto di solidarietà prevista dal Jobs Act, all’art. 21, comma 1°, lett. c), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

IL QUESITO:

Gli istanti chiedono se in occasione di cambio d’ appalto, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale ( CIGS ) per il personale proveniente dall’azienda cedente, già in regime di solidarietà, facendo ripartire ex novo il conteggio del limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, senza computare i periodi precedenti di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.

IL PARERE:

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che già con la circ. n. 17 del 08.11.2017 era stato illustrato un punto cardine della disciplina della durata della cassa integrazione, il quinquennio mobile. Con l’interpello n. 1/2019 vengono invece fornite indicazioni riguardanti un caso specifico: la durata delle integrazioni salariali in caso di cambio d'appalto.

Qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, in relazione alle diverse unità produttive interessate.

In sostanza si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente e, quindi, il periodo massimo cominci a decorrere ex novo.


Sull'argomento leggi anche: Cambio appalto e trasferimento d’azienda nell’art 29, c 3, d.lgs. 276/2003: una distinzione non sempre agevole.


Nell’occasione il Ministero ha ritenuto utile ricordare anche un ulteriore aspetto della disciplina degli ammortizzatori sociali relativo, all’ anzianità di servizio del lavoratore cassaintegrato. Ai sensi dell’art. 1, c.2, del d.lgs. n. 148/2015 i lavoratori, per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 1/2019