Di anno in anno si susseguono le istruzioni fornite dall’ INPS in merito alla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996.
In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse tratte dal Fondo per l’occupazione.
Con la circ. n. 97 del 15.11.2024 , l’ INPS ricorda che per il 2023 possono fruire della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 e le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. La circolare in commento offre le istruzioni per la compilazione della denuncia contributiva.
Fonte: INPS