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Decreto Cura Italia : Misure a sostegno delle imprese


incentivi alle imprese
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Il novero delle misure adottate dal Governo con il Decreto Cura Italia ( DL 17 marzo 2020, n. 18 ) è piuttosto ampio. Sono previste misure che vanno dal potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale sino all’introduzione di misure di sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese.

Le disposizioni adottate hanno rilevanza in diversi aspetti della vita quotidiana delle persone e dovranno essere esaminate anche alla luce dei numerosi interventi di autorità indipendenti e pubbliche amministrazioni.

A seguire una sintesi riguardante gli interventi a favore delle imprese: 

Sull'argomento: 

• Cura Italia: ammortizzatori sociali e rapporto di lavoro, le novità? ;
La Gestione del rischio da Covid-19 in azienda;
Misure di contenimento del Covid-19 e rispetto della privacy ; 
Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale ( DL 17 marzo 2020, n. 18 );
Cura Italia: L’aumento dei permessi legge 104, come gestirli ? ;  

>>>1. Potenziamento del fondo di garanzia per le PMI (Articolo 49)<<<

Con l'adozione del decreto Cura Italia, sono disposti ulteriori interventi a favore delle PMI del fondo di garanzia del Ministero dello sviluppo economico istituito con la Legge n. 662/96 (il “Fondo”), che fornisce una garanzia statale alle PMI a fronte di finanziamenti concessi alle stesse da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari autorizzati.

In particolare, per 9 mesi dall’entrata in vigore del Cura Italia, si prevede, assegnando per tale misura una dotazione di Euro 1,5 miliardi per l’anno 2020, tra le altre disposizioni: 

  • la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste;
  • l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa da Euro 2,5 a 5 milioni, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito il limite massimo di esposizione del Fondo;
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di Euro 1,5 milioni. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di Euro 1,5 milioni;
  • l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
  • possibilità per soggetti terzi (amministrazioni e i soggetti titolari di sezioni speciali del Fondo o di programmi UE) di integrare le risorse o l’operatività del Fondo, ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dallo stesso sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
  • l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
  • esclusione, per le operazioni di importo fino ad Euro 100 mila, del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe fatta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia (restando in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”);
  • l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico;
  • alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500 mila, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore ad Euro 3 mila erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • la soglia massima di finanziamenti qualificati come “microcredito” viene innalzata da Euro 25 mila ad Euro 40 mila;
  • gli operatori di microcredito iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito;
  • in generale, per le operazioni garantite dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del Decreto;
  • le misure previste, in quanto compatibili, con una dotazione di Euro 80 milioni per l’anno 2020, si applicano anche alle garanzie fornite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in favore delle imprese agricole e della pesca.

È estesa anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e di SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall’apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

>>>2. Sostegno fiscale alle imprese che cedono crediti commerciali deteriorati (Art. 55) <<<

Con il Decreto Cura Italia è stato introdotto un ulteriore strumento di supporto alle imprese attraverso la possibilità di monetizzare - attraverso la cessione a terzi (principalmente investitori specializzati) - i crediti commerciali deteriorati con la contestuale possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

Ambito di applicazione:

La disposizione si applica alle società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia quei soggetti il cui inadempimento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto. La norma non si applica, invece, alle cessioni di crediti tra società appartenenti al medesimo gruppo e a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

Trasformazione del credito d’imposta:

Alla data della cessione dei crediti, le società possono trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a: 

  1. Perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
  2. Il rendimento nozionale ACE, eccedente il reddito complessivo netto, che alla data della cessione dei crediti non sia stato ancora dedotto.

Le DTA trasformabili non potranno eccedere il l 20% del valore nominale dei crediti ceduti, in ogni caso non oltre il limite di 2 miliardi di euro di valore nominale dei crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, il cedente non potrà più portare in compensazione del reddito imponibile lordo le perdite né dedurre le eccedenze del rendimento nozionale ACE, corrispondenti alle DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame.

Utilizzo del credito d’imposta

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo:

  • in compensazione per il pagamento di imposte e contributi tramite modello F24;
  • ceduti;
  • chiesti a rimborso;
  • i crediti d’imposta non concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP; 

Esercizio dell’opzione

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta devono esercitare l’opzione entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.

L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

 

>>>3. Moratoria pagamenti rate dei mutui e finanziamenti (Art. 56) <<<

La misura consiste in una moratoria straordinaria dei pagamenti relativi a prestiti o linee di credito ottenuti da banche o altri intermediari finanziari, di cui possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) (ovvero imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera Euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni) aventi sede in Italia, che certificano di aver subito gli effetti dell’epidemia (ossia in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia), le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

In particolare, la misura, con una dotazione di Euro 1,73 miliardi, dispone che:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione di proroga restano a carico dell’intermediario creditore. Eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
  • il pagamento delle rate di prestiti o canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore. È facoltà del prenditore chiedere la moratoria esclusivamente con riferimento al rimborso del capitale.

Le misure sopra descritte operano automaticamente, senza autorizzazione da parte dei finanziatori, e non determinano un automatico cambiamento della classificazione della qualità creditizia delle esposizioni in questione.

La garanzia potrà essere escussa, ai termini e secondo le modalità specificate dal Decreto, dai finanziatori nei diciotto mesi successivi al termine sopra specificato delle misure di sostegno.

>>>4. Garanzia alle esposizioni assunte da CDP nei confronti di imprese colpite (Art. 57)<<<

Per le aziende interessate al trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista in via transitoria, in considerazione della limitata operatività conseguente alla situazione di emergenza, una deroga ai “termini procedimentali” riguardanti la fase della consultazione sindacale e il procedimento di concessione dei trattamenti straordinari.

a cura di Fieldfisher