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La Gestione del rischio da Covid-19 in azienda


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Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

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Il Protocollo è stato sottoscritto in attuazione dell’art. 1, comma 1, numero 9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, e contiene linee-guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. Il testo del Protocollo è condiviso tra CGIL CISL UIL e Parti Datoriali.

Principio ispiratore del Protocollo è che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal Covid-19 (in tale ottica deve essere letta anche la possibilità di ricorso a misure per la diminuzione della presenza di personale in azienda, come la sospensione delle attività, il “lavoro agile” e il ricorso ad ammortizzatori sociali).

Merita di essere evidenziata anche la considerazione, nella parte introduttiva del protocollo, per la quale il COVID-19 non costituisce un rischio biologico professionale (ma generico).

Il Protocollo è articolato in 13 punti, nei quali vengono indicate le misure che declinano operativamente per gli ambienti di lavoro non sanitari le disposizioni fino a oggi emanate dalle autorità competenti (nazionali e regionali). Tali misure definiscono procedure e regole di condotta da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità dell’organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda preposte.

 

1. Informazione

Il protocollo prevede l'obbligo (di fatto già previsto) a carico del datore di lavoro di informare i lavoratori (e le persone che entrano in azienda in generale) delle disposizioni dell’Autorità, mediante strumenti e modalità comunicative (viene espressamente citato il depliant) che garantiscano efficacia alla comunicazione.

In particolare, tra le informazioni da fornire da parte del datore di lavoro deve essere menzionata quella relativa all’impegno del lavoratore a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro stesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

 

2. Modalità di ingresso in azienda

Viene prevista dal protocollo la possibilità di verificare la temperatura corporea del personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, con conseguente divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°. I lavoratori che risultassero in tale condizione devono essere momentaneamente isolati e forniti di mascherine; non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le indicazioni dello stesso.

Una nota in calce al testo del Protocollo evidenzia come la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisca un trattamento di dati personali e, pertanto, la stessa debba avvenire ai sensi della disciplina vigente in materia (come meglio specificato in seguito). Nessuna deroga a tale principio per il Covid-19

 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Con l'emergenza Covid-19, e sulla base delle previsioni del protocollo, sarà necessaria l'adozione di specifiche procedure aziendali per la gestione di accessi, transiti e uscite, prevedendo per questi modalità, percorsi e tempistiche predefinite.

Se è possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi di trasporto, senza accesso agli uffici. È ribadita comunque, anche con specifico riferimento alle attività di carico e scarico, la regola generale di mantenere la distanza tra le persone di almeno un metro.

Individuazione/installazione di servizi igienici dedicati, così da non consentire di potere utilizzare, da parte di personale esterno, i servizi igienici del personale interno all’azienda. Ribadita anche in questo caso una regola generale, quella relativa alla garanzia di un’adeguata pulizia giornaliera e di sanificazione periodica.

Riduzione, per quanto possibile, dell’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al punto 2 del protocollo (quindi, ad es., la misurazione della temperatura corporea e la tempestiva comunicazione di sintomi al datore di lavoro).

 

4. Pulizia e sanificazione in azienda

Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica – con prodotti adeguati per contrastare la diffusione del covid-19 – dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (compresi tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni e di svago (il Protocollo rimanda a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 per le disposizioni in merito a pulizia, sanificazione e ventilazione, in caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali).

 

5. Precauzioni igieniche personali

Obbligo per tutte le persone presenti in azienda di prendere precauzioni igieniche, in particolare per le mani e, per il datore di lavoro, di messa a disposizione mezzi detergenti per le mani idonei per il COVID-19.

 

6. Dispositivi di protezione individuale

Il Protocollo richiede l'utilizzo delle mascherine in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS. Data però la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, possono essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Inoltre, è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.

Qualora le attività aziendali impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, devono essere utilizzati i dispositivi di protezione che risultassero utili per la tutela dal contagio in funzione delle specifiche esigenze di prevenzione, tra cui guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.

 

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)

Ventilazione continua dei locali e tempo di sosta negli sessi contingentato.

Organizzazione degli spazi e sanificazione degli spogliatoi in modo da consentire ai lavoratori di disporre di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Dal protocollo vengono ribadite le regole generali inerenti a pulizia e sanificazione dei locali (e degli arredi e dei distributori di bevande e snack in essi presenti, comprese le tastiere dei distributori stessi) e della distanza minima interpersonale di un metro per evitare la diffusione del Covid-19.

 

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

Il Protocollo prevede la possibilità di chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work. Prevista anche la possibilità di rimodulazione dei livelli produttivi mediante turnazioni, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili di lavoratori. 

 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti.

Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ad es. ingressi, spogliatoi, sala mensa).

 Se possibile, dedicare una porta di entrata e una di uscita da tali locali, garantendo anche presso tali porte la disponibilità di detergenti, opportunamente segnalati da apposite indicazioni, al fine di consentirne il facile e immediato utilizzo.

 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Per limitare la diffusione del Covid-19 il protocollo prevede la riduzione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno del sito aziendale.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Per quelle connotate da necessità e urgenza, e nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’adeguata pulizia e ventilazione dei locali.

Il regime di spostamenti e riunioni si basa quindi sulla gradazione “annullamento, modalità a distanza, rispetto delle regole generali di distanziamento interpersonale e igiene” (e tale “escalation” è consentita solo per motivi di necessità e urgenza). Lo stesso regime è previsto per le attività formative (che sono annullate salva la possibilità di effettuare le stesse a distanza).

A tale proposito, desta però perplessità la scelta di consentire comunque lo svolgimento di ruoli e funzioni a fronte del mancato completamento della relativa formazione professionale e/o abilitante.

 

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

Come previsto ai punti 1 e 2 del protocollo, una persona presente in azienda deve informare immediatamente il datore di lavoro in caso sviluppi febbre e sintomi da infezione respiratoria e si deve procedere all’isolamento della stessa.

L’azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri telefonici di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Inoltre, l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia risultata positiva al tampone COVID-19, così da permettere alle autorità di applicare le necessarie misure di quarantena. L’azienda può richiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

 

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nel cd. Decalogo del Ministero della Salute.

Il protocollo privilegia le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

Il medico competente deve svolgere un’azione di informazione e formazione dei lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Deve inoltre collaborare con datore di lavoro e RLS nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, nonché al fine di segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori.

 

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

a cura di Fieldfisher