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INL – Nota n. 7722 del 4.09.2019 : La prescrizione dei crediti erariali iscritti a ruolo


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Con Nota n. 7722 del 4.09.2019 , l’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti in ordine al termine di prescrizione dei crediti erariali iscritti a ruolo. La questione affrontata riguarda, quindi, l’applicabilità alla fattispecie in esame del termine prescrizionale ordinario decennale ( art. 2946 c.c. ) o di quello breve quinquennale ( art. 2948 c.c. ) e della possibile conversione da breve ad ordinario ( art. 2953 c.c. – “ Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi “ ).

Nell’esprimere il proprio parere, l’ INL richiama l’orientamento delle Sezioni Unite, la quale, con sentenza 23397 del 17.09.2016 si sono espresse sulla conversione prevista dall’ art. 2953 c.c. con riferimento a “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali … nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (…)”.

Nell’occasione, la Corte di Cassazione aveva ribadito che la cartella di pagamento ha “ natura di atto amministrativo” e come tale “ è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ” pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo. La Corte ha, dunque, ritenuto non applicabile la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione nelle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando è costituito da un provvedimento divenuto definitivo ( sentenza passata in giudicato , decreto ingiuntivo con efficacia di giudicato formale e sostanziale o, ancora, decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi ).

Nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, non trovando applicazione l’art. 2953, la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale “ irretrattabilità del credito …. Non determina anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario “.

L’Ispettorato, facendo proprio l’orientamento della Suprema Corte, afferma, dunque, che il termine prescrizionale ordinario decennale non trova applicazione per i crediti erariali della pubblica amministrazione iscritti a ruolo: in quanto atti amministrativi la loro prescrizione è quinquennale.

Fonte: INL – Nota n. 7722 del 4.09.2019