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Entrate – Risposta n. 47/2021 : Ritenuta alla fonte per la cassa integrazione agli ex dipendenti


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Con riferimento alle somme corrisposte ad ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga per conto del fondo di solidarietà bilaterale, resta l’obbligo in capo all’ex datore di lavoro di provvedere agli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta ( versamento delle ritenute d’acconto, certificazione degli emolumenti e dichiarazione modello 770 ) nonostante l’indennizzo sia stato liquidato in ritardo. 

Lo afferma l’ Agenzia delle Entrate nella risposta n. 47/2021 in cui ha precisato che l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d’imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.

Fonte: Entrate – Risposta n. 47/2021