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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 522/2019 : Welfare Aziendale – esclusi i trattamenti estetici


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Con la risposta n. 522/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale di alcuni benefit inclusi in un piano di welfare aziendale.

Il particolare regime agevolativo riservato ai piani di welfare aziendale, illustrato con la circ. n. 5/E del 29.03.2019 e circ. n. 28/E del 15.06.2016prevede una detassazione con imposta sostitutiva al 10%.

In base al principio di omnicomprensività, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia sono previste specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, in quanto sussiste un elenco di componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o che vi concorrono solo in parte. Tra queste deroghe, all’ art. 51, comma 2, lett. f e lett. f-bis TUIR è previsto che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente:

“ l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari”;

“ le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Dunque, un primo dubbio risolto con la risposta n. 522/2019 verte sulla possibilità di considerare quale categoria omogenea di dipendenti quella costituita dai tre membri del Consiglio di amministrazione, tenuto conto che, per lo svolgimento del suddetto incarico, un solo componente del Consiglio di Amministrazione percepisce compensi in denaro mentre gli altri due membri svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Nel caso di specie illustrato con la risposta n. 522/2019, l’ Agenzia delle Entrate ritiene che non sussista il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo uno è retribuito per l'incarico dalla società. Inoltre, la circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto, porta inevitabilmente a far ritenere che gli stessi assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione. Ne consegue che i benefit erogati a tutti i membri del consiglio di amministrazione non possano fruire del regime di esclusione dal reddito.

Un secondo quesito della risposta 522/2019, concerne la possibilità di ricondurre i trattamenti estetici presso centri specializzati tra i benefit del piano di welfare aziendale. In questa occasione l’ Agenzia delle Entrate ha rilevato che anche tali erogazioni non possono godere del regime agevolativo destinato ai premi produttività e welfare aziendale per carenza del requisito della rilevanza sociale, in quanto non riconducibili a quelle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto che vengono menzionati all’art. 100, comma 1, del TUIR.

Terzo ed ultimo quesito riguarda l’ammissibilità al regime agevolativo dei corsi di lingua per i familiari, nell’ipotesi in cui gli stessi non siano forniti direttamente dal datore di lavoro, ma vengano acquistati dai lavoratori e successivamente rimborsati. L’ Agenzia delle Entrate esprime parere positivo anche se i corsi sono effettuati al di fuori del circuito scolastico.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Risposta n. 522/2019