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Agenzia delle Entrate - Risposta n. 42/2018: Obbligo di trasmissione telematica dalla CU ordinaria


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L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 42 del 23.10.2018, ha chiarito quali siano gli obblighi di trasmissione della CU ordinaria per i soggetti che corrispondono compensi accessori e che ne comunicano i dati al sostituto d’imposta principale.

Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, deve inviare una CU ordinaria all’Agenzia delle entrate, riportando tutti i dati relativi alle somme erogate e barrando il punto 613, che certifica che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale, che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Pertanto, l’aver comunicato al sostituto d’imposta principale i dati dei compensi accessori per consentire le operazioni di conguaglio e il rilascio della CU non esonera il sostituto d’imposta che ha erogato i compensi accessori dall’obbligo di trasmissione della CU telematica.

Fonte: Agenzia delle Entrate