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Agenzia delle Entrate – Risol. 16/E del 15.02.2018: Contratti di prossimità - tassazione degli indennizzi.


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Con la Risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, finalizzati alla gestione di crisi aziendali attraverso la compensazione delle riduzioni del salario.

L’art. 8 del D.L. n.138 del 13.08.2011, rubricato “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, prevede al comma 2 e 2-bis un elenco tassativo di materie inerenti l’organizzazione del lavoro e la produzione, oggetto di specifiche intese che possono derogare alla legge e alla contrattazione collettiva. In questo elenco non rientra la normativa fiscale e ,per questo, alle indennità e alle retribuzioni corrisposte in esecuzione di contratti di prossimità dovrà essere applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente all’art. 51 del TUIR con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’Agenzia rileva che laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito (cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. Solo laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate