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Corte costituzionale: versamento della contribuzione ai fondi pensione e strumenti idonei a garantirne l’adempimento


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Il Tribunali di Sassari, con una sua articolata ordinanza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in particolare dell’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), «nella parte in cui, stravolgendo lo spirito complessivo della delega parlamentare con cui era stato previsto un meccanismo di bilanciamento delle posizioni e dei poteri delle parti, a tutto danno ingiustificato del lavoratore ha omesso di prevedere strumenti idonei a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto di quest’ultimo all’adempimento dell’obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro». 

La Corte costituzionale, intervenendo con la sentenza 15 luglio 2021, n. 154, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate e ciò per ragioni che la Corte ha individuato nel modo in cui è stata formulata l’ordinanza da parte del Tribunale. 

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La l. n. 243/2004, da cui è derivato lo stesso d.lgs. n. 252/205, rinviava al Governo il compito di emanare norme che prevedessero “ l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti”. 

Questa delega, come ricordato anche dall’ordinanza, non è stata attuata e da qui il problema avvertito dal Tribunale. 

La Corte, dichiarando di non poter prevenire ad una decisione di merito a causa dei difetti dell’ordinanza di rimessione, non ha, tuttavia, mancato di “… osservare che la materia, assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regime pensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore, chiamato a risolvere le aporie che pur emergono dalle questioni oggi scrutinate”. 

Fonte: Corte Costituzionale