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INL - Nota n. 1436 del 17.02.2020 : Omesso versamento ai fondi pensione? Stop ai bonus


versamento al fondo di previdenza
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Con la nota n. 1436 del 17.02.2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) si esprime in merito alle conseguenze derivanti dall’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.

Nonostante la natura privatistica del rapporto contributivo complementare, l’omissione compromette la regolarità contributiva dell’azienda, pregiudica il rilascio del DURC e la possibilità di fruire di agevolazioni. La nota n. 1436 del 17.02.2020 precisa che gli ispettori sono impossibilitati ad emettere una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro. Al lavoratore non resta altro che ricorrere al giudice civile per rivendicare i propri crediti.

NATURA DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO:

La previdenza complementare è un sistema previdenziale privato che consente di integrare la pensione obbligatoria con versamenti volontari . L’Istituzione di queste forme pensionistiche può avvenire secondo le modalità indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005, attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali ( fondi chiusi o negoziali ).

La fonte normativa, quindi, non regola direttamente il versamento ma rimanda all’autonomia collettiva per la definizione di modalità e misura minima della contribuzione. In ogni caso, sia per il fondo aperto sia per quello chiuso, la natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, libero e volontario, e dalle modalità di alimentazione del fondo al quale contribuiscono il lavoratore e il datore di lavoro.

Sulla base di tali presupposti, tenuto conto anche dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’ INL evidenzia la natura privatistica dell’obbligo di versamento, il cui mancato assolvimento costituisce un inadempimento contrattuale per il quale il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile.

NO ALLA DIFFIDA ACCERTATIVA:

Sotto il profilo ispettivo la nota n. 1436 del 17.02.2020 rimarca l’impossibilità per gli ispettori del lavoro di adottare la diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. L’art. 12 si riferisce a crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro mentre i crediti in esame sono quelli provenienti da un’obbligazione contributiva.

STOP AGLI INCENTIVI:

L’omesso versamento da parte del datore di lavoro può configurare un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175 della L. n. 296/2006, secondo il quale il godimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato al rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso dell’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR disposto dall’ art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, così come sostituito dall’ art. 1, comma 764, della L. n. 296/2006, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

Sulla fruibilità degli incentivi e la contrattazione collettiva:

INL – Circ. n. 7 del 06.05.2019 : L. n. 296/2006 - fruibilità degli incentivi e contrattazione;
INL – Circ. n. 9 del 10.09.2019 : Fruibilità degli incentivi e contrattazione ( L. n. 296/2006 )

Fonte: INL - Nota n. 1436 del 17.02.2020