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Cassazione: in ambito previdenziale l’attività svolta prevale sul CCNL applicato


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Con l’ordinanza n. 9803 del 26.05.2020, la Cassazione afferma che - ai fini dell’inquadramento previdenziale - l'appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è determinata dall'attività in concreto svolta che prevale sul CCNL applicato ai propri dipendenti.

Il fatto affrontato

La Cassa Edile richiede l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla società che – pur essendo classificata con il codice Ateco riferibile al settore commerciale ed applicando ai propri dipendenti il CCNL del commercio – svolgeva attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi nei cantieri.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma preliminarmente che, ai fini del corretto inquadramento, la regola generale non ammette alcun tipo di automatismo tra codice assegnato da parte degli enti previdenziali in sede di iscrizione ed attività in concreto svolta.

Per la sentenza, l'appartenenza di un datore di lavoro ad un determinato settore non può, poi, essere fatta derivare semplicemente dall'applicazione di un certo CCNL, posto che, nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'autonomia negoziale consente una certa libertà di scelta, sia pure entro i limiti di compatibilità con il tipo di attività svolta e con il requisito dimensionale dell’azienda.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, vista la libertà che caratterizza la scelta contrattuale da parte del datore, deve ritenersi sempre prevalente il criterio dell'attività effettivamente svolta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando il suo obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, stante la riconducibilità dell’attività svolta nel settore edilizio sia pure sotto il profilo della natura ausiliaria/accessoria.

A cura di Fieldfisher