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Cassazione: i medici specializzandi hanno diritto alla copertura INAIL


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Con la sentenza n. 443 del 13.01.2021, la Cassazione afferma che le aziende ospedaliere sono obbligate ad assicurare anche i medici in formazione specialistica per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta.

Il fatto affrontato

L’azienda ospedaliera impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INAIL aveva richiesto il versamento dei premi assicurativi per la copertura degli infortuni dei medici specializzandi.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che l’attività svolta dagli specializzandi, essendo per metà di tipo pratico, era esposta al medesimo rischio professionale dei dipendenti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che il contratto di formazione specialistica dei medici, che non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato né è riconducibile alle ipotesi di para-subordinazione, è oggetto di specifica regolamentazione dal punto di vista previdenziale.

In particolare, per la sentenza, l'azienda sanitaria - quale titolare della complessiva organizzazione al cui interno si inserisce l'attività degli specializzandi - è la destinataria di un obbligo assicurativo che copra detta peculiare prestazione sotto il profilo sia attivo (per i rischi causati) che passivo (per i danni subiti).

Secondo i Giudici di legittimità, in campo infortunistico - in virtù del principio della universalizzazione delle tutele, espresso dall’art. 38 della Costituzione - l’attività dei medici specializzandi deve essere soggetta alla copertura assicurativa pubblica gestita dall'INAIL, la stessa cioè applicata a tutto il resto del personale impiegato nella medesima struttura.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’azienda ospedaliera, confermando la debenza dei premi assicurativi per i medici specializzandi.

A cura di Fieldfisher