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Tribunale di Roma: illegittimo il rilascio del DURC negativo a fronte di un’irregolarità meramente formale


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Con l’ordinanza n. 1490 del 14.02.2019, il Tribunale di Roma afferma che l’INPS non può negare il DURC, laddove la denuncia contributiva presenti una lieve irregolarità meramente formale: tale rifiuto, infatti, deve essere considerato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, oltre che contraddittorio e privo di razionalità e ragionevolezza.

Il fatto affrontato

La società cooperativa conviene in giudizio l’INPS, dopo essersi vista rilasciare dall’Istituto previdenziale un DURC negativo in merito ad un debito contributivo di € 3.284,00.
A fondamento della domanda, la medesima deduce che il debito era venuto fuori a seguito di un’incongruenza formale presente all’interno della denuncia contributiva, ove la predetta cifra non era stata erroneamente portata in compensazione con un credito preesistente.

L’ordinanza

Il Tribunale di Roma afferma che il DURC negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi, mentre non può riguardare semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal Dm 30 gennaio 2005.

Per la sentenza, non esiste, infatti, una norma che impedisce il rilascio di tale documento a fronte di irregolarità meramente formali, nelle quali l’azienda non ha omesso una denuncia contributiva, ma ha commesso solo un errore nella quantificazione della somma dovuta.
In tale ipotesi non si può parlare, dunque, di denuncia infedele o omessa, dal momento che l’Istituto previdenziale, svolgendo gli opportuni accertamenti, può verificare l’esistenza dell’errore.

A fondamento del predetto assunto, il Giudice sostiene che il sistema normativo persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il documento per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta.

Su tali presupposti, il Tribunale afferma che negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo a una incongruenza intrinseca nella dichiarazione, oltre ad essere illegittimo per mancanza di fondamento normativo, è, altresì, contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità e ragionevolezza.

A cura di Fieldfisher