L’Inps, con la circolare n.70 del 11 aprile 2017, prende atto in via principale che la misura del limite minimo della retribuzione giornaliera e degli altri valori di calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta invariata rispetto a quella del 2016 (circolare n. 19 del 31.01.2017).
La retribuzione di base vengono indicate in relazione a specifiche categorie di lavoratori.
La circolare riporta anche gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2017 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l’ammontare degli assegni di maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall’Inps.
Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001 e gli importi massimi per l’anno 2017 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.